Smile Puglia è agenzia di formazione accreditata presso la Regione Puglia dal 2004, ma che opera da oltre 25 anni su tutto il territorio regionale.

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Fondo nuove competenze

FONTI NORMATIVE

  • Art. 88 comma 1 del Decreto Rilancio, D.L. n. 34/2020, convertito in Legge n. 77/2020 istituisce il fondo
  • Decreto Interministeriale del 09.10.2020 – definisce le linee guida
  • Decreto Direttoriale ANPAL del 4.11.2020 – approva l’avviso
  • Decreto Min. Lavoro del 5 gennaio 2021 recante: “Disposizioni per l’adozione delle linee guida per l’interoperabilità degli enti pubblici titolari del sistema nazionale di certificazione delle competenze
  • Decreto Min. Lavoro del 22 gennaio introduce modifiche al decreto del 09.10.2020
  • Decisione della Commissione Europea del 17 settembre 2021 che assegna 4,5 miliardi di euro provenienti da REACT-EU (Recovery Assistance for Cohesion and the Territories of Europe) per le Politiche Attive per l’Occupazione di cui 1 miliardo per il rifinanziamento del Fondo nuove Competenze a valere sull’asse 6 Interventi REACT-EU Priorità d’intervento 13.i
  • Decreto legge 146/2021 convertito in legge 215/2021 art. 11-ter che ridefinisce le risorse FNC sia in merito alle modalità di finanziamento che ai destinatari.
  • Decreto legge 17/2022 convertito nella legge 34/2022 art. 24 introduce la previsione di ulteriori modifiche
  • Decreto interministeriale del 22.10.2022 definisce le nuove linee guida

 

RIFINANZIAMENTO FONDO NUOVE COMPETENZE

Il Fondo Nuove Competenze è rifinanziato dal REACT-EU per 1 miliardo di euro che affluiscono al PON SPAO.

 

SOGGETTI AMMISSIBILI

Possono presentare istanza di ammissione ai contributi previsti dal FNC tutti i datori di lavoro privati, incluse le società a partecipazione pubblica di cui al decreto legislativo n. 175 del 2016. 

Devono essere in regola sotto il profilo contributivo, assistenziale e fiscale. Non devono trovarsi in condizione di liquidazione, fallimento, cessazione, concordato preventivo o relativi procedimenti. Non devono avere contenziosi in atto con ANPAL.

 

ACCORDO COLLETTIVO DI RIMODULAZIONE ORARIA

le istanze devono essere relative ad accordi collettivi di rimodulazione dell’orario di lavoro sottoscritti dalle rappresentanze sindacali operative in azienda, ai sensi della normativa e degli accordi interconfederali vigenti e, in assenza di rappresentanze interne, da rappresentanze territoriali delle associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. gli accordi collettivi a livello aziendale possono essere sottoscritti, con efficacia per tutti i lavoratori, da rappresentanze aziendali costituite nell’ambito delle associazioni sindacali che, singolarmente o insieme ad altre, risultino destinatarie della maggioranza delle deleghe relative ai contributi sindacali conferite dai lavoratori dell’azienda nell’anno precedente a quello in cui avviene la sottoscrizione, rilevati e comunicati ai sensi degli accordi interconfederali vigenti.

L’accordo collettivo di rimodulazione dell’orario di lavoro deve essere stato sottoscritto in data successiva alla pubblicazione del decreto interministeriale 22 settembre 2022, avvenuta il 3 novembre 2022, e non oltre il 31 dicembre 2022 e deve prevedere:

  1. il numero dei lavoratori coinvolti nell’intervento; 
  2. il numero di ore dell’orario di lavoro da destinare al progetto formativo, considerato che il limite minimo delle ore per ogni lavoratore è di 40 mentre il limite massimo è pari a 200; 
  3. il periodo entro il quale realizzare le attività formative che, unitamente alla relativa rendicontazione, dovranno concludersi entro e non oltre 150 giorni dalla data di comunicazione di approvazione dell’istanza, 
  4. i processi in funzione dei quali è necessario l’aggiornamento delle competenze che deve essere coerente con quanto indicato al successivo paragrafo progetto formativo.

 

OGGETTO DEL FINANZIAMENTO

Il rifinanziamento copre i progetti di rimodulazione oraria le cui intese siano state sottoscritte entro il 31 dicembre 2022 e coprirà:

  1. il 60% del costo del lavoro
  2. il 100% degli oneri previdenziali ed assistenziali. 
  3. Nel caso di accordi che prevedano anche la riduzione oraria a parità di retribuzione di cui al D.Lgs. 66/2003 art. 3, la quota di finanziamento del costo del lavoro sale al 100%.

Alle erogazioni provvede l’INPS. Può essere richiesta dal datore di lavoro una anticipazione del 40% del contributo concesso, previa sottoscrizione di apposita fidejussione bancaria o assicurativa.

 

PROGETTO FORMATIVO

La formazione deve riguardare esclusivamente i seguenti processi:

  1. innovazioni nella produzione e commercializzazione di beni e servizi che richiedono un aggiornamento delle competenze digitali; 
  2. innovazioni aziendali volte all’efficientamento energetico e all’uso di fonti sostenibili; 
  3. innovazioni aziendali volte alla promozione dell’economia circolare, alla riduzione di sprechi e al corretto trattamento di scarti e rifiuti, incluso trattamento acque; 
  4. innovazioni volte alla produzione e commercializzazione di beni e servizi a ridotto impatto ambientale; 
  5. innovazioni volte alla produzione e commercializzazione sostenibile di beni e servizi nei settori agricoltura, silvicultura e pesca, incluse le attività di ricettività agrituristica; 
  6. promozione della sensibilità ecologica, di azioni di valorizzazione o riqualificazione del patrimonio ambientale, artistico e culturale. 

I progetti dovranno avere una durata minima di 40 ore e massima di 200 ore per ciascun lavoratore coinvolto.

Possono accedere al FNC anche i datori di lavoro che richiedano fabbisogni formativi a seguito della sottoscrizione di accordi di sviluppo per progetti d’investimento strategici di cui al D.L. 112/2008 o che siano ricorsi al Fondo per il sostegno alla transazione industriale di cui alla legge 234/2021 art. 1 co. 478.

 

EROGAZIONE DELLA FORMAZIONE

La formazione deve essere erogata da soggetti abilitati a livello nazionale o regionale. Smile Puglia è Ente accreditato dalla Regione Puglia. Il datore di lavoro che presenta istanza di ammissione a contributo non potrà essere soggetto erogatore della formazione. Sulla piattaforma ANPAL di richiesta del contributo deve essere indicato sia l’ente che eroga la formazione che l’ente che certifica o attesta le competenze a fine percorso.

La formazione deve essere erogata entro 150 giorni dalla comunicazione di approvazione ed entro tale data deve essere presentata richiesta di saldo.

La formazione, di norma, è finanziata dai fondi interprofessionali che aderiscono al FNC.

Nell’istanza DOVRA’ essere indicato il fondo o i fondi a cui l’impresa aderisce.

Se non aderisce o il fondo non aderisce o vi sono motivi per cui non si può utilizzare il fondo, allora, oltre all’ente di formazione, in concorso, dovrà essere individuato un ente titolare di cui al D.Lgs. 13/2013 ossia:  art. 2 comma 1 lettera f. anche con il contributo di finanziamenti regionali o nazionali. 

Resta fermo che l’istante potrà farsi finanziare la formazione dai fondi che quantunque non abbiano aderito al FNC, possono comunque finanziare la formazione secondo i propri regolamenti interni.

 

ATTESTAZIONE DELLE COMPETENZE

I progetti di sviluppo delle competenze sono finalizzati, di norma, al conseguimento di una qualificazione o di singole unità di competenza parte di essa, incluse nel Repertorio nazionale, nelle sue articolazioni regionali, e del rilascio di una attestazione finale di messa in trasparenza, validazione o certificazione ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo n. 13 del 2013, secondo le Linee guida in materia di certificazione delle competenze adottate con il decreto interministeriale 5 gennaio 2021 e secondo le specifiche disposizioni regionali, anche ai fini della riconoscibilità e della spendibilità di sistema degli eventuali crediti formativi maturati.

I piani formativi devono prevedere piani di sviluppo delle competenze almeno pari al livello EQF 3.

Gli esiti dei percorsi formativi, ove riferiti al Repertorio nazionale o referenziati alle ADA dell’Atlante del Lavoro, sono attestati da un ente accreditato alla formazione professionale o da un ente titolato, ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo n. 13 del 2013 secondo le Linee guida in materia adottate con decreto interministeriale 5 gennaio 2021.

SMILE PUGLIA è ente accreditato alla formazione professionale presso la Regione Puglia. Cod. Accr. N-R24HRJ8

 

CONTROLLI

Le verifiche sulle attività previste saranno in capo ai fondi interprofessionali ed ad ANPAL con il supporto dell’INL.

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